Per la movimentazione manuale dei carichi la sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria a cura di Marco Spezia

 Riporto  una importante sentenza della suprema Corte di cassazione (n. 51293 del 22/12/23) che indica che, per la movimentazione manuale dei carichi la sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria, anche se la relativa valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo-scheletrico indica un livello “basso” o “medio” o genericamente “accettabile”.

A seguire un estratto della sentenza e i relativi riferimenti normativi citati.


Marco Spezia

 

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Nel supermercato dell’impresa i dipendenti adibiti alle mansioni di addetti ai reparti salumeria/gastronomia/panetteria (cosiddetti “banconisti”) svolgevano attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportavano un rischio di patologie di lavoro di livello medio o basso da sovraccarico biomeccanico.

Il delegato del datore di lavoro dell’impresa non aveva previsto di sottoporre detti lavoratori alla sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 81/08 [1] e il Medico competente della predetta impresa non effettuava la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori addetti alla mansione “banconisti”.

Il Giudice del Tribunale di secondo grado aveva assolto entrambi gli imputati ritenendo provata la “non doverosità delle visite mediche”, alla luce della classe di rischio attribuita nel DVR ai banconisti.

L’assoluzione si fondava su non corretta interpretazione degli articoli 167 [2] e 168 [3] del D.Lgs. 81/08, che prevedevano obblighi tassativi con ordine di priorità, tra i quali l’obbligo di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’articolo 168, comma 2, lettera d) del D.Lgs 81/08.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 168, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 81/08, in relazione col punto primo della sezione “Fattori rischi individuali di rischio” dell’allegato XXXIII [4] dello stesso Decreto, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, con le seguenti motivazioni.

“La ratio dell’articolo 41 del D. Lgs 81/08 [...] è quella di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro ed è mirata alla formulazione di un giudizio di idoneità […] che tenga conto di tutte le caratteristiche psico-fisiche del lavoratore confrontate con il peculiare contesto ambientale” [vedi Sentenza della Corte Penale n.19856 del 04/07/20].

Secondo la Suprema Corte, “La sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del D.Lgs. 81/8, articoli 41 e 168, comma 2, lettera d) […] deve essere effettuata nel caso […] della movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori […] e comprende le viste mediche e i correlati accertamenti secondo le cadenze e la periodicità di cui all’articolo 41, comma 2, e può essere ulteriormente modulata sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII del medesimo Decreto”.

La sentenza rileva che l’interpretazione del giudice di merito “non è corretta, in quanto la disposizione di cui all’articolo 168, comma 2, lettera d), che dispone al datore di lavoro di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria […] sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII impone […] una condotta obbligatoriacorrelata alla previsione normativa che le attività di movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori’ possono comportare per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico.”.

Il comma 1 dell’articolo 168 del D.Lgs. 81/08 sopra citato, infatti, “impone chiaramente al datore di lavoro di adottare, in via prioritaria, le misure organizzative necessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, attività che comporta il rischio delle patologie summenzionate.

Ove tanto non sia possibile, il comma 2 del medesimo articolo […] fa obbligo al datore di lavoro di adottare le misure organizzative necessarie, di ricorre ai mezzi appropriati e di fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale […], tenendo conto dell’ allegato XXXIII del Decreto medesimo, elencando specificamente, in maniera tassativa e cumulativa, le relative condotte, tra le quali rientra espressamente anche la sorveglianza sanitaria”.
“Il solo margine discrezionale, affidato dalla norma al medico competente (e all’organo di vigilanza), attiene alla frequenza della visita periodica, in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio, che potrà essere ulteriormente modulata, ampliando, ove ritenuto necessario, le cadenze e la periodicità […].
[…] In caso di movimentazione manuale di carichi, il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva e operare una specifica valutazione dei rischi per la sua salute, sia in relazione a patologie che potrebbero derivare dall’attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione”.
La Sentenza della Corte di cassazione distingue quindi due aspetti specifici:

l’obbligo inderogabile della valutazione da parte del medico competente, in sede di visita, dei fattori individuali di rischio, quali patologie del lavoratore che rappresentano controindicazioni alla movimentazione manuale (osteo-mio-articolari, neurologiche, reumatologiche, ecc.);

la valutazione del rischio specifico, compito del datore di lavoro con la necessaria collaborazione del medico competente, che sarà utile al medico competente a definire meglio le modalità e la tempistica delle successive visite periodiche, in relazione al rischio concretamente associato alle mansioni e alle condizioni di salute di ciascun lavoratore.
Mentre il D.Lgs.81/08 prevede, per una serie di rischi (es chimico, biologico, ecc.), la possibilità di omettere la sorveglianza sanitaria in base all’esito della valutazione dei rischi, per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi non è quindi possibile omettere la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41, neanche laddove il rischio sia ritenuto “accettabile” .

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

[1] articolo 41, comma 2

La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

[2] Articolo 167 “Campo di applicazione”

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

[3] Articolo 168 “Obblighi del datore di lavoro”

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

[4] Allegato XXXIII “fattori individuali di rischio”

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

-        inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;

-        indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

-        insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento

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