Il medico competente nei luoghi di lavoro..... Informazioni utili per i lavoratori e le lavoratrici

Con il consueto prezioso apporto di Marco Spezia pubblichiamo questa scheda sintetica che permette ai lavoratori e alle lavoratrici di acquisire informazioni importanti a tutela della loro salute e sicurezza

Sportello salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Cub Pisa



Il medico competente (specializzato cioè in medicina del lavoro e nominato dall’azienda, nel seguito “MC”) deve eseguire la sorveglianza sanitaria (e questo è un obbligo sanzionabile penalmente in caso di mancato adempimento);

-     Il MC deve formalizzare, sotto la sua totale responsabilità, all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, il protocollo di sorveglianza sanitaria, cioè l’insieme di visite e accertamenti clinici a cui sottoporre i lavoratori (secondo protocolli scientifici consolidati) in funzione dei rischi specifici a cui sono sottoposti (o potranno essere sottoposti con l’avanzare dell’età e/o con eventuali patologie intervenute);

-        le visite hanno periodicità annuale, salvo che il MC non dimostri che i fattori di rischio permettano una frequenza minore;

-        il lavoratore ha diritto di richiedere  una visita medica straordinaria per patologie (anche se non legate ai rischi lavorativi) non compatibili con le attività lavorative svolte, consegnando al MC i referti di tutte le visite e  degli accertamenti recenti;

-        al termine della visita e/o accertamenti acquisiti il MC deve esprimere uno dei seguenti giudizi, sulla base di consolidate indicazioni di letteratura:

a)   idoneità,

b)  idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni,

c)   inidoneità temporanea

d)  inidoneità permanente.

-        il giudizio di idoneità alla mansione dovrà essere consegnato formalmente al lavoratore e al datore di lavoro omettendo  le patologie riscontrate per indicare invece le prescrizioni o limitazioni;

-        il datore di lavoro è obbligato a limitare alcune attività del lavoratore (ad esempio il sollevamento di pesi) oppure spostarlo (ove possibile) ad altra mansione compatibile con lo stato di salute del lavoratore, come indicato dal MC;

-        nel caso in cui il lavoratore ritenga non corretto il giudizio del MC , anche su indicazioni del suo medico curante o di specialisti, potrà fare ricorso alla ASL, entro 30 giorni dalla data dell’ultima visita, formalizzata dal MC nel suo giudizio di idoneità.


Ci siamo imbattuti, come sportello Cub, in un caso riguardante un lavoratore di 52 anni che da tempo ha presentato in azienda alcune documentazioni mediche chiedendo di essere adibito ad altre mansioni meno gravose. 


Il MC avrebbe dovuto rilasciare un giudizio di idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni (ad esempio ridurre il carico e scarico dei pesi, non salire sulle scale, non assumere posizioni disagevoli, non restare in piedi per più di un certo periodo, ecc.) o in caso di dubbi  rivolgersi a una specialista per una valutazione ulteriore.


Tale giudizio di idoneità parziale e le relative prescrizioni o limitazioni, come sopra detto, dovevano essere formalizzate e trasmesse dal MC al datore di lavoro.


Tale giudizio sarebbe stato vincolante per l’azienda obbligata a ottemperare alle indicazioni del MC, spostando il lavoratore  in altra sede ove sia possibile garantire delle prestazioni senza essere costretto a continui sforzi o a salire su scale...... 


Il MC a seguito della richiesta di visita del lavoratore sarebbe stato obbligato a visitarlo anche alla luce della documentazione presentata dallo stesso al fine di verificare i referti  portati ed esprimere  il giudizio di idoneità. 


Il lavoratore invece non è stato visitato e questa decisione arbitraria del MC stride con le normative vigenti e dà adito a un ricorso alla ASL Medicina del Lavoro per chiedere la revisione del giudizio dato dal MC .


Asl e Medicina del Lavoro, a fronte di documentazione medica di specialisti, non potranno che affermare la parziale idoneità del lavoratore con le limitazioni citate (e altre ritenute idonee) trasferendolo ad altra sede che non presenti rischi incompatibili con la sua salute.


Ovviamente la decisione finale dipende dalla autonomia delle autorità mediche dai dettami aziendali che sappiamo essere particolarmente ascoltati ma ci auguriamo che a prevalere sia la deontologia professionale  e il rispetto del giuramento di Ippocrate.

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI INDISPENSABILI


A seguire i riferimenti normativi di dettaglio come letteralmente ripresi dal D.Lgs. 81/08 (ho omessi quelli non pertinenti al tuo caso).

 

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

[...]

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

[...]

Il mancato adempimento di tale obbligo a carico del medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro.

 

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

[...]

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

[...]

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversastabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

[...]

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

[...]

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

[...]

9. Avverso i giudizi del medico competente [...] è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

 

Articolo 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, [...] e i dirigenti[...] devono:

[...]

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

[...]

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;

[...]

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

 

Il mancato adempimento di tali obblighi a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato comportano varie sanzioni penali detentive o pecuniarie.

 

Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro [...], in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

 

 

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