Gps nei luoghi di lavoro: quando l'ignoranza e la subalternità sindacale produce danni incalcolabili

In numerosi enti, l'installazione del gps e delle telecamere viene vista come una sorta di necessità che passa sopra ogni diritto individuale e collettivo. Una necessità indotta spesso e funzionale ai datori di lavoro che vogliono risparmiare sui tempi di lavoro e di spostamento, ridurre al massimo eventuali sprechi

Eppure basterebbe poco come leggere qualche circolare dell'Ispettorato

Si rinvia alla circolare dell'Ispettorato nazionale Lavoro n. 2 del 07.11.2016.



Commentando l'art. 4 Statuto in relazione all'istallazione del GPS l'ispettorato così conclude:
"In linea di massima, e in termini generali, si può ritenere che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).

Si evidenzia tuttavia, che solo in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge."

ma ovviamente ben pochi trasportano valori se non quelli etici e morali, quindi sono casi veramente eccezionali, quelli per i quali non è previsto un accordo sindacale.

Molto dipende anche dall'utilizzo che si fa di questi strumenti che spesso diventano forme di controllo e di coercizione

Serve quindi un regolamento sull'utilizzo e la massima attenzione

ergo si fa un accordo e  si apre la contrattazione nell'ente pubblico o nella azienda\cooperativa che sia, senza accordo non ci sarà installazione alcuna se non violando lo statuto dei lavoratori.

Ma possibile che alcuni delegati di cgil cisl uil siano disposti a rimangiarsi perfino lo Statuto?

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