RIFLESSIONI SUL CODICE DEGLI APPALTI


Sono previste alcune novità che inducono gli enti pubblici e le stazioni appaltanti a rafforzare gli strumenti di indirizzo e di controllo, novità che presentano insidie per i lavoratori e le lavoratrici soprattutto tanto piu' si riduce l'importo. Alla luce di cio' si torna a chiedere un confronto sindacale, anche a scopo informativo, per conoscere le direttive dell'Ac per i prossimi appalti che coinvolgono tante lavoratrici e lavoratori

CLAUSOLA SOCIALE
Per gli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria l’art. 36 riportato sotto) dice che le stazioni appaltanti possono applicare la clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice. 
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
L’art. 50 è stato modificato sostituendo “possono inserire” con l’indicativo presente “inseriscono”, quindi un elemento positivo
Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)
1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.
Leggendo queste due norme, sembrerebbe che sotto la soglia di rilievo comunitario (€ 209.000) è una scelta dell’amministrazione l’inserimento della clausola sociale; al contrario, sopra la soglia diventa obbligatoria. Due riflessioni si rendono necessarie: i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sono piu' a rischio in presenza di piccoli appalti con la clausola sociale che diventa opzionale, la tendenza futura potrebbe essere quella di spezzettare gli appalti proprio per aggirare l'obbligo della clausola sociale e assecondare le richieste di ditte e cooperative con esuberi della forza lavoro.
La richiesta da avanzare è di inserire sempre e comunque la clausola sociale
PREZZO PIU’ BASSO
E’ ora possibile affidare al prezzo più basso i lavori fino a € 2.000.000 (prima era € 1.000.000). Questa facoltà è attenuata dalla possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale ma resta il fatto che gli appalti al ribasso avranno piu' spazio, quindi ancora una volta la riduzione dei costi (con inevitabili tagli dei servizi e del personale) si va rafforzando nel nuovo codice.
COSTI DELLA MANODOPERA
Un’altra novità (anche se lo era già nei fatti) è l’introduzione della previsione della norma che impone alle amministrazioni di stabilire correttamente l’importo a base di gara, tenendo conto dei costi della manodopera (vedi sotto comma 16 art. 23).
Questa norma ha poi un risvolto sul lato impresa, nel senso che l’offerente deve indicare nell’offerta i propri costi della manodopera (vedi sotto art. 95 comma 10) e le amministrazioni devono verificare la congruità con i costi stabiliti dai prezzari regionali e dalle tabelle ministeriali. In questo caso si rende necessario rafforzare gli uffici pubblici competenti in materia di gare perché le funzioni di indirizzo e di controllo siano accentuate e non circoscritte a logiche formali.
Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. 

Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso
Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi del'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

In presenza di offerte anormalmente basse sarebbe utile conoscere le obiezioni degli uffici e le spiegazioni scritte fornite dalle ditte


 

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