Morti sul lavoro tra amnesie e rimozione delle cause

MORTI SUL LAVORO A LUCCA.verità e giustizia

Il codice penale parla di assassini

LETTERA APERTA DEI SINDACATI CUB E SGB

con l'apporto tecnico dell'Ing Marco Spezia

La polemica politica e le reciperoche accuse a seguito della morte di due operai ci stanno portando in un vicolo cieco. Dopo il cordoglio è iniziato lo scaricabarile delle responsabibilità

Quanto affermato e letto sulla stampa locale, giorni fa, dal consigliere di Lucca con delega al lavoro Guidotti è formalmente corretto, infatti
“Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo Quarto del Decreto Legislativo 81/08, relativo ai cantieri temporanei o mobili, l'analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi per la sicurezza sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento (della ditta appaltatrice) e, quindi, non è necessaria la redazione del DUVRI”.
Guidotti tuttavia, da buon politico, gioca sull’equivoco, in quanto le attività svolte per il disallestimento degli addobbi di cui all’incidente mortale NON rientravano nel campo di applicazione del Titolo Quarto del Decreto Legislativo 81/08, in quanto NON erano assolutamente cantieri temporanei e mobili (secondo la definizione di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) e allegato 10 del Decreto), cioè luoghi “in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”.

Trattandosi comunque di attività appaltata per le quali è prevista una precisa responsabilità da parte del committente, le attività di cui sopra rientravano invece nel campo di applicazione del Titolo Primo del Decreto e in particolare dell’articolo 26.

I primi commi dell’articolo 26 si applicano ai casi in cui il committente appalti a ditte o a lavoratori autonomi attività lavorative all’interno della propria azienda, ma non è questo il caso dell’attività di cui all’incidente mortale.

In tal caso (soggetto pubblico che appalta lavorazioni non all’interno degli immobili del soggetto, ma in aree di proprietà demaniale o di terzi) si applica invece pienamente il comma 3-ter, che recita:
“Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [“Codice degli appalti pubblici” oggi abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50], o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze [DUVRI] recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”.


Il Comune avrebbe dovuto predisporre un DUVRI (documento di valutazione del rischio da inteferenze) ricognitivo per analizzare i rischi standard delle lavorazioni (sollevamento di lavoratori con piattaforma elevatrice), DUVRI che avrebbe dovuto essere poi integrato dal proprietario dei luoghi in cui avvenivano le lavorazioni (Comune stesso per aree demaniali, il proprietario per aree private) da una valutazione specifica relativa ai luoghi stessi (presenza di ostacoli in quota, di linee elettriche isolate o meno, di altri mezzi o persone transitanti a terra).
Le attività appaltate non rientravano tra quelle per le quali è possibile non redigere il DUVRI, in particolare quelle di cui al numero 3, in quanto, anche se di breve durata, esse rientravano tra quelle di cui all’Allegato XI del Decreto (“lavori che espongono i lavoratori a rischi di [...] caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera”).
Oltre alle considerazioni del tutto tecniche che abbiamo provato sopra ad esaminare vorremmo aggiungere altre osservazioni politiche.

I committenti (privati o pubblici che siano) perseguono solo l’obiettivo del massimo risultato al minimo costo e per questo sono ben disposti a tagliare tutti i costi che ritengono “inutili”, tra cui quelli relativi alla salute e alla sicurezza di chi lavora, a solo vantaggio del loro maledetto profitto .

Chi gioca con gli appalti al ribasso, per raggiungere maggiori guadagni e visibilità politica sovente non tutela la salute e la sicurezza ed è, a nostro avviso, doppiamente responsabile. Non si interpretano le normative a senso unico solo per ridurre i costi della sicuezza che dovrebbero rientrare invece nel costo complessivo dell'appalto.


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