Sugli appalti e sulle clausole sociali

Sugli appalti e sulle clausole sociali
Audizione delegati e lavoratori indipendenti. Sindacato Generale di Base presso la commissione consiliare del Comune di Pisa. 13 Settembre 2017

introduzione

Da mesi attendiamo di confrontarci con la parte pubblica in merito agli appalti. Non ci interessano solo l’applicazione di clausole mutuate dai contratti nazionali che diamo comunque per scontate, vogliamo entrare nel merito del sistema degli appalti per salvaguardare la dignità del lavoro riprendendo anche una guida redatta anni fa dal Ministero. Lavoro dignitoso comporta salari adeguati, accesso alla formazione, rispetto e applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza, orari e carichi di lavoro non penalizzanti, criteri sociali dettagliate nelle convenzioni Ilo e perfino nella dichiarazione universale dei diritti umani.
L’ente pubblico non deve limitarsi alla verifica puntuale del capitolato di gara, un obbligo di legge che lascia fuori ogni seria verifica degli organici e delle condizioni materiali in cui si lavora nell’appalto. Tale verifica è anche a garanzia della qualità del lavoro nel rispetto dei diritti
Per queste ragioni bisogna intervenire prima che la gara sia affettivamente bandita, lo si deve fare partendo da un protocollo di intesa che riguardi tutti gli appalti comunali inclusi quelli che hanno come committente le aziende partecipate.
In questi anni, al contrario, il controllo esercitato dall’Ente è stato solo funzionale alla mera applicazione del capitolato senza mai volere addentrarsi nella disamina delle ore effettivamente assegnate al personale delle ditte e delle condizioni in cui operano. Ad oggi i report degli uffici comunali sono generici e approssimativi, laddove invece servirebbe un controllo effettivo capace anche di entrare nel merito di come la forza lavoro dell’appalto viene organizzata, da questa disamina dipende la verifica delle condizioni di vita e di lavoro. I codici di condotta non vanno confusi con quelli comportamentali, un ente pubblico deve verificare se le ditte appaltatrici organizzano personale e servizi nel rispetto della dignità lavorativa e dei diritti sindacali che non potranno limitarsi alla formalità ma produrre atti, verbali di incontro e accordi di secondo livello come accade anche per i comunali.

Di sicuro anche la questione appalti risente negativamente dei processi involuti del diritto del lavoro che da 15 anni a questa parte hanno ridotto sempre piu' i margini di azione sindacale

Vediamo allora alcune questioni in ordine sparso

Una sentenza favorevole sui cambi di appalto
Una sentenza che finalmente tutela le lavoratrici e i lavoratori nei cambi di appalto Lo scorso 28 aprile 2017, il Tribunale di Padova ha emesso una ordinanza importante a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, si applica nella fattispecie l'art. 29 comma 3 dlgs 276/2003 come modificato dalla legge 122/2016, secondo cui l'assunzione di personale in occasione del cambio di appalto può configurare un trasferimento di azienda o ramo di azienda. In caso di trasferimento di azienda, l'art. 2112 codice civile impone il passaggio ope legis del personale da cedente a cessionario con conservazione dei diritti (quindi niente trattative al ribasso per intenderci).
Si può configurare trasferimento di azienda anche nel cambio di appalto che si realizzi mediante la mera assunzione di personale prescindendo dall'acquisizione di mezzi ove tale contingente di personale sia stabilmente organizzato e dotato di specifiche abilità e mantenga, con il cambio di appalto, la sua consistenza e attitudine a produrre determinati beni e servizi.
Citiamo testualmente da un'altra sentenza, del Tribunale di Roma del Settembre 2016
L'istruttoria svolta (v. deposizioni degli informatori Ma. e So.) ha dimostrato che i ricorrenti hanno lavorato per molti anni presso il magazzino dove erano adibiti al momento del licenziamento, in virtù di ripetuti contratti di assunzione con le diverse società appaltatrici che si sono susseguite nella gestione dell'azienda (v. anche documenti in atti); i diversi cambi appalto coinvolgevano in blocco tutti i lavoratori addetti al magazzino, incluso il capo impianto, e nei vari passaggi non vi era una significativa discontinuità d'impresa; i lavoratori quasi non si accorgevano del cambio di appaltatore, ne venivano informati dai sindacati e poi l'azienda subentrante proponeva il nuovo contratto di lavoro . Secondo la più recente ed evoluta interpretazione dell'art. 2112, che è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che trova spazio anche nella giurisprudenza interna di legittimità e merito ed è oggi suffragata dalla recente modifica legislativa dell'art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003 (v. art. 30, l. 122/2016), si ha infatti trasferimento d'azienda anche nell'ipotesi di cambio appalto, quando il passaggio dei lavoratori da un appaltatore all'altro non determini una significativa discontinuità dell'impresa, indipendentemente dal trasferimento contestuale di beni materiali e dall'esistenza di rapporti contrattuali tra impresa cessante e impresa subentrante."

La sentenza di Padova prevede dunque la conferma dei contratti alle medesime condizioni previste dal CCNL Multiservizi e il ripristino delle stesse condizioni contrattuali (ore) precedenti al passaggio al cambio di appalto. Il ricorso era stato patrocinato dal sindacato ADL (associazione difesa lavoratori) a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio di guardiania presso filiali di una importante Banca ma crediamo che il principio possa valere per tutte le altre situazioni in cui avviene un cambio di appalto.


Ma cosa è accaduto?
I lavoratori erano inquadrati con il CCNL Multiservizi/Pulizie (circa 1200 € lorde al mese per 170 ore mensili – per un netto di circa 1000 €) , un contratto che pur avendo una paga base piuttosto bassa puo’contare sull’articolo 4 che prevede la clausola sociale della conservazione del posto di lavoro. La ditta subentrante nell’appalto che si è aggiudicata la nuova gara ha deciso di applicare un altro contratto, quello dei “servizi fiduciari e vigilanza privata” per altro piu’ sfavorevole con una paga base decisamente piu’ bassa che alla fine comportava lo stipendio mensile di centinaia di euro in meno.
Ora nei cambi di appalto si verificano due condizioni particolarmente sfavorevoli, da una parte si riducono le ore perché cambiano le condizioni della gara o perché il sindacato si fa promotore di una riduzione concordata delle ore individuali per scongiurare eventuali perdite di posti di lavoro.
La seconda condizione vede il cambio del contratto applicato con l’adozione di un ccnl decisamente sfavorevole che determina anche contributi previdenziali piu’ leggeri per chi ha già la certezza di arrivare alla soglia dei 70 anni di età con pochi e miseri contributi.
L’azione legale intrapresa da Adl (sindacato associazione difesa dei lavoratori)
 
contestava il cambio di appalto rifacendosi alla normativa L. 122/2016 che recepisce una Direttiva Europea in tema di cambi di appalto.

Cosa dice questa legge? Intanto chiunque vinca un appalto deve dimostrare di avere una struttura organizzativa ed operativa autonoma, è impensabile insomma che vinca una gara una ditta o cooperativa che non abbia una sua struttura organizzativa, dei responsabili, delle divise , dei dpi e strumenti lavorativi autonomi.  Anche la questione degli spogliatoi deve essere trattata perché il committente fin dall’appalto individui locali idonei a tal uso
Questo accade per evitare che ci siano delle aggiudicazioni a cooperative e ditte che di fatto non hanno autonomia organizzativa e gestionale. Il nuovo appaltatore poi è tenuto a subentrare in tutti i rapporti lavorativi dal vecchio appaltatore, insomma deve garantire la continuità del rapporto con tanto di anzianità di servizio, trattamenti retributivi, orario di lavoro e inquadramento, risponde con il vecchio appaltatore per eventuali crediti dei dipendenti al momento del trasferimento
La sentenza del Tribunale di Padova
  riprende quell’articolo della costituzione, (art 36 che riportiamo integralmente il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non puo’ rinunziarvi
) che parla di una retribuzione dignitosa in grado di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza dignitosa.
Questa sentenza è importante anche perché stabilisce la continuità del rapporto di lavoro e la tutela dei contratti pre esistenti. Bisogna assicurare sempre e
comunque il passaggio diretto di tutti i lavoratori e le lavoratrici da un appalto all'altro al fine di scongiurare che una forza lavoro eccedente sia addotta come giustificazione per ridurre le ore o per aprire procedure di licenziamenti collettivi.
Il ruolo del committente è di primaria importanza nel determinare condizioni a tutela della forza lavoro negli appalti, per questo bisogna considerare gli enti pubblici interlocutori nella definizione degli stessi capitolati evitando che con la "scusa" dell'acquisto di pacchetti direttamente da Consip si disimpegnino sul versante delle tutele collettive ed individuali limitandosi a un generico riferimento al contratto nazionale applicato. Ci sono quindi due ambiti ben precisi in cui operare, il primo è quello della fase in cui le gare di appalto vengono scritte e realizzate al fine di inserire tutte le clausole sociali necessarie, per stabilire un controllo effettivo della stazione appaltante che si estenda anche alle condizioni di lavoro, il secondo ambito riguarda la contrattazione con le ditte nell'appalto per evitare trattative e accordi al ribasso.
Il sindacato, i lavoratori e le lavoratrici non possono aspettare il momento dell'aggiudicazione della gara quando in molti casi è troppo tardi per scongiurare il disimpegno economico(riduzione di risorse, cambiamenti nell'appalto che potrebbero giustificare una riduzione della forza lavoro)della stazione appaltante, pubblica o privata che sia. E in questa ottica la sentenza di Padova puo' essere di aiuto, ovvio insieme alla nostra determinazione, alla costruzione di un agire sindacale che tenga insieme i lavoratori tutti senza alcuna distnzione e all'insegna della conflittualità

Gli appalti e le cooperative strumenti per abbattere il costo del lavoro e privatizzare servizi 4


La legge 1369 \1960 ormai abrogata dalla  Legge Biagi  aveva vietato non solo l'appalto e il subappalto ma l'utilizzo per queste funzioni delle stesse cooperative. Una legge che seppure abrogata sarebbe ancora  di straordinaria modernità e se ancora in vigore (ma nel frattempo sono arrivate altre normative come la 276\03 nota anche come Legge Biagi che hanno permesso un ampio ricorso agli appalti e ai subappalti) avrebbe un effetto dirompente nella politica italiana dove ormai gli appalti di mera manodopera sono strumento non per abbattere la spesa pubblica (che invece sembrerebbe aumentare) ma solo per ridurre il potere di acquisto e di contrattazione della forza lavoro.
Il pianeta degli appalti è terra di conquista e di distruzione delle tutele collettive ed individuali, è bene dircelo senza cadere nella retorica del cooperativismo. Non saremo certo noi a negare il ruolo delle cooperative nel fornire servizi che ormai il pubblico non intende piu' erogare, non pensiamo tuttavia di contrapporre le cooperative ad aziende e global service, ci interessa guardare alle condizioni di vita e di lavoro nel mondo delle cooperative con tanti uomini e donne che ad ogni cambio di appalto rischiano di perdere ore, di subire ulteriori aumenti dei carichi di lavoro. Negli appalti si perde salario, si riducono sovente le ore contrattuali il che poi si ripercuote negativamente sui futuri contributi previdenziali.
Bassi salari insomma determinano pensioni da fame e siamo certi che questa situazione (determinata dalla ricchezza indirizzata non ai redditi e ai salari ma direttamente al capitale) determinerà anche la crisi del sistema previdenziale da qui a 15\20 anni.

Preoccupa la condizione di subalternità dei lavoratori e delle lavoratrici delle cooperative, spesso con elevata scolarizzazione e professionalità ma con ben pochi diritti e tutele. Preoccupa che il codice degli appalti preveda che il prezzo piu' basso (in realtà quello è il limite per cui si può fare affido diretto senza appalto, non è detto che corrisponda al prezzo più basso, di sicuro potrebbe essere stabilito su pressioni di vario genere) possa avvenire in gare fino a 2 milioni di euro (fino a pochi giorni fa era la metà), preoccupa e indigna che
  gli appalti sotto  la soglia comunitaria (209 mila euro e che per alcuni servizi, per esempio i servizi sociali\educativi \ristorazione scolastica è piuttosto elevata ossia a 750 mila euro) possano anche non prevedere l'applicazione delle clausole sociali, induce ad amare riflessioni che il novo codice possa prevedere Il cosiddetto spezzatino degli appalti proprio per restare sotto la soglia di rilievo comunitario ()
Le clausole sociali ?
Le clausole sociali sono fin troppo generiche e non ci mettono al riparo dalla riorganizzazione dell’appalto con successiva riduzione delle ore e della forza lavoro.
Ci sono contratti nei quali la clausola esiste, per esempio quello multiservizi (citiamo l'art 4 ...Nel momento di cessazione del contratto i rapporti di lavoro tra l’azienda appaltatrice e il committente vengono a cessare e la nuova azienda appaltatrice subentrante potrebbe instaurare nuovi rapporti di lavoro a condizioni economiche differenti e, soprattutto, con personale diverso da quello impiegato in precedenza.Per tutelare i lavoratori nei cambi di appalto, le parti sociali hanno previsto una procedura da seguire da parte di entrambe le aziende ed il mantenimento in servizio, ove possibile, dei lavoratori precedentemente impiegati.La disciplina prevista e valida sia per l’impresa cessante che per quella subentrante a prescindere dalla tipologia giuridica delle stesse, ivi incluse le società cooperative)., altri dove la clausola è fin troppo generica.
Le clausole sociali non sono comunque sufficiente garanzia per tutelare la forza lavoro, per scongiurare perdite salariali e anche eventuali licenziamenti, ci sono decine di casi nei quali con i cambi di appalto si ricorre agli ammortizzatori sociali e a un uso improprio della banca delle ore (che dovrebbe riferirsi alle ore in eccesso rispetto all'orario settimanale stabilito dal contratto e non in difetto) con tanto di accordi siglati dai sindacati complici e subalterni.
Se cambia il datore di lavoro
  il rapporto di lavoro dovrebbe continuare e non essere interrotto(anche per non ridurre i diritti e l’anzianità di servizio), del resto non subisce  modifiche la  prestazione  effettiva , anche se tuttavia le normative di legge si sono piegate a giustificare tagli ed esuberi, il diritto del lavoro, anno dopo anno, è stato stravolto per giustificare lo sfruttamento intensivo di tanti\e.
Abbiamo già parlato dell'
art 2112 del codice civile (In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano), di alcune sentenze che prevedono il cambio di appalto alla stessa stregua della cessione di un ramo di azienda. Urge invece da rilanciare un altro concetto, quello della continuità di impresa e a tal riguardo ci viene incontro anche la Corte europea pur sapendo che un ricorso  del genere avrebbe e costi difficili da sostenere e tempi di applicazione nel nostro paese non certo brevi.
Il ruolo sindacale
Veniamo da anni di arretramento sindacale, molti delegati, anche del sindacalismo di base, hanno introiettato il concetto che diversi datori di lavoro hanno bisogno di interlocutori differenti e in questo modo le Rsu della pubblica amministrazione si sono letteralmente disinteressate ai cambi di appalto rinunciando ad aprire un conflitto con i loro enti proprio nel momento in cui i bandi di gara sono scritte o, se hanno preso posizione, si sono limitati a chiedere qualche clausola sociale pensando che cio' basti a tutelare colleghe\i esternalizzati.

Le amministrazioni pubbliche spesso non considerano nel costo dell'appalto anche eventuali aumenti contrattuali, anzi si dà per scontato che nell'arco di un quinquennio o di tempi anche piu' lunghi (per le proroghe) il costo del lavoro resti immutato senza neppure adeguarsi agli irrisori adeguamenti Istat.
La questione degli appalti è quindi dirimente, disinteressarsi a quanto accade vicino a noi, nei servizi esternalizzati, alla lunga indebolisce anche il potere di acquisto e di contrattazione della forza lavoro degli enti pubblici o delle aziende partecipate

Se da un lato occorre ripensare l’agire sindacale, dall’altra urge anche intervenire sui capitolati di appalto con un approccio diverso che metta al centro la tutela di condizioni lavorative , retributive dignitose

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