AUTONOMIA DIFFERENZIATA: I NUOVI PROBLEMI CREATI DAL GOVERNO MELONI, PUNTO PER PUNTO

 

AUTONOMIA DIFFERENZIATA: I NUOVI PROBLEMI CREATI DAL GOVERNO MELONI, PUNTO PER PUNTO

E. Gentili e F. Giusti

 

La L. 86/2024 è la nuova disposizione attuativa della Riforma del Titolo V costituzionale, che sancisce l’ingresso dell’autonomia regionale in Costituzione. Lo scopo della norma, dunque, è la definizione di norme e criteri per la regolazione di quanto già approvato precedentemente in questa (e altre) legge e non, come ci si potrebbe aspettare, la predisposizione di un piano politico ex novo. Di conseguenza bisogna tenere presente che il Governo sta attuando una legge promulgata dal centro-sinistra.

Le principali questioni da affrontare sono tre: l’incremento delle materie regionalizzabili e le modalità con cui farlo; la limitazione del potere statale nella rescissione degli accordi con le Regioni; il rischio di una consistente frammentazione normativa e burocratica.

I.                     

In base all’Art. 117 della Costituzione, così come modificato dal Governo Amato, le Regioni hanno competenza legislativa generale, ossia possiedono degli ambiti in cui legiferano in sostituzione dello Stato. Nello specifico esistono delle materie di competenza esclusiva statale (la Difesa, ad esempio), altre di competenza concorrente fra Stato e Regioni e che sono quindi “regionalizzabili” e, infine, quelle di cosiddetta “competenza trasversale” (materie statali che non presentano «i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione [corsivo nostro] esercitabile sui più diversi oggetti»[1]). Una delle novità di cui è portatrice la Legge che stiamo esaminando è la possibilità di regionalizzare le materie trasversali, o anche soltanto degli ambiti specifici di queste[2], come ad esempio la tutela della concorrenza economica.

In alcuni casi la gestione autonoma di queste materie da parte delle Regioni comporterà l’obbligo di garantire il rispetto di determinati livelli minimi di prestazioni (in sigla: Lep, Lea), a tutela del benessere economico e sociale e dell’omogeneità di sviluppo fra territori diversi. Sarà importante capire quali saranno, in concreto, i Livelli Essenziali da garantire[3], visto che su questo il Governo deve ancora legiferare, ma alcuni dei rischi sono ipotizzabili fin da ora: forti pressioni per la privatizzazione dei settori in difficoltà; rischio di revoca dell’autonomia per le Regioni inadempienti, probabilmente quelle più povere (qualora i Lep non vengano rispettati, la nuova normativa[4] prevede la possibilità di revoca dell’autonomia sulle singole materie).

II.

Il Parlamento avrà un potere limitato nella definizione e nella rescissione degli accordi Stato-Regioni: la contrattazione avverrà sostanzialmente col Governo, in quanto le Camere potranno emettere solamente degli atti di indirizzo non vincolanti sugli schemi (bozze) di accordo, mentre dovranno poi approvarlo o respingerlo direttamente nella sua versione definitiva e non modificabile[5].

III.

            Per concludere, i rischi di complicazione normativa e inefficienza burocratica (ma anche di rafforzamento della stessa burocrazia) sono relativi principalmente a due punti: la deroga di competenze agli Enti locali predispone naturalmente la proliferazione di norme ad hoc, in luogo di un’unica normativa nazionale, e la complicazione dei processi amministrativi gestionali in generale; l’aumento del carico di lavoro per gli Enti locali, già spesso e volentieri pesantemente sotto organico. Il Governo ha predisposto la semplificazione delle procedure per l’accesso, la gestione e l’utilizzo dei fondi concessi alle Regioni[6]. Sarà sufficiente? Un piano straordinario di assunzioni per Regioni e Comuni sarebbe quantomai necessario.

 



[1] Sentenza Corte Cost. n. 14/2004, punto 4.

[2] L. 86/2024, art. 2, c. 2.

[3] Per approfondire la legislazione sui Lea si vedano soprattutto le seguenti disposizioni: DPCM 29 novembre 2001, istituzione dei Lea; DPCM 12 gennaio 2017, aggiornamento dei Lea; D. M. 5 Maggio 2020, istituzione della Commissione per l’aggiornamento Lea (Clea), che realizzerà continui aggiornamenti triennali.

[4] L. 86/2024, art. 7, c. 1.

[5] L. 86/2024, art. 2, cc. 4 e 8.

[6] L. 86/2024, art. 10, c. 1, lett. “a” e “b”.

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