Gli approfondimenti di Marco Spezia in materia di Indietro 17 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SU ATTREZZATURE DA LAVORO

 Riporto a seguire una mia consulenza a un lavoratore relativamente alla formazione e addestramento necessari per l’uso delle attrezzature da lavoro.


DOMANDA

Ciao Marco,

sono stato trasferito in un altro reparto dove la maggior parte di macchine utensili non le conoscevo. Per queste mi hanno fatto un “corso” di pochi minuti.

Ho anche chiesto il libretto delle istruzioni, ma non me lo hanno mai consegnato.

Ho detto al caporeparto che senza istruzioni più precise non le avrei mai utilizzate.

Lui ha detto che, se non avessi voluto lavorare mi avrebbe fatto rapporto all’ufficio del personale. Mi puoi aiutare?

RISPOSTA

Ciao,

ti rispondo riportando a seguire gli articoli pertinenti del D.Lgs. 81/08 e in maiuscolo la mia interpretazione.

Marco

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Articolo 20. Obblighi dei lavoratori

I lavoratori devono in particolare non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

PER ASSICURARE LA “COMPETENZA” DI TALE ARTICOLO È EVIDENTE CHE È SOLO MEDIANTE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO CHE IL DATORE DI LAVORO PUÒ RITENERE IL LAVORATORE COMPETENTE A QUALUNQUE OPERAZIONE O MANOVRA.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Comma 1

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.”

CIÒ È UNA NORMA DI CARATTERE GENERALE. NELLO SPECIFICO È RICHIAMATA DALL’ARTICOLO 73 COMMA1

Comma 5

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

TALE COMMA SPECIFICA IN MANIERA MOLTO CHIARA CHE, NELL’AMBITO DEGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE DI CUI AL COMMA 1, DEVE ESSERE PREVISTO ANCHE UN “ADDESTRAMENTO”, CIOÈ UNA PROVA PRATICA DELL’ATTREZZATURA DA UTILIZZARE DA EROGARE DA PERSONA QUALIFICATA PER FARLO (CAPOREPARTO, FABBRICANTE DELLA MACCHINA, ECC.). L’ULTIMA FRASE È STATA AGGIUNTA DI RECENTE E SPECIFICA E IMPONE AL DATORE DI LAVORO UN REGISTRO CON IL NOME DEI LAVORATORI E LE ATTIVITÀ SVOLTE DI CUI TRATTA L’ADDESTRAMENTO.

Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro

Comma 1

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.

QUESTO COMMA SPECIFICA IN MANIERA ESPLICITA CHE IL LAVORATORE DEVE ESSERE FORMATO E ADDESTRATO CON RIFERIMENTO ANCHE ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO, DI QUALUNQUE TIPO ESSE SIANO.

Comma 4

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano [...] oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.

OLTRE ALLA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, IL DATORE DEVE METTERE AI LAVORATORI UTILIZZATORI DELLE ATTREZZATURE IL MANUALE DELLE ISTRUZIONI CHE IL FABBRICANTE DELL’ATTREZZATURA È OBBLIGATO A CONSEGNARE ALL’AZIENDA UTILIZZATRICE. 

Comma 7

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.

Questo comma è attinente al caso di cui mi parlavi. Esso impone al datore di lavoro che solo i lavoratori che hanno ricevuto una informazione, formazione ed addestramento sull’uso della attrezzatura la possono utilizzare

Articolo 73 - Informazione e formazione

Comma 1

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature alle situazioni anormali prevedibili.

L’ARTICOLO 73 ENTRA NELL’ASPETTO SPECIFICO DELL’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE. ANCHE IN QUESTO CASO È EVIDENTE CHE ESSO IMPONE AL DATORE DI LAVORO CHE SOLO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO UNA INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SULL’UTILIZZO DELLA ATTREZZATURA, LA POSSONO UTILIZZARE.

 

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