Progressioni verticali in deroga e differenziali economici. Approfondimento del sindacato CUB Pubblico Impiego PISA
Progressioni verticali in
deroga e differenziali economici. Approfondimento del sindacato CUB Pubblico
Impiego PISA
La posizione
assunta dalla Cub in materia di progressioni verticali in deroga è stata quella
di fare riferimento all’area e non al profilo giudicando proprio l’area
l’ambito dove è maturata l’esperienza professionale nell’arco della vita
lavorativa del singolo dipendente, tenuto conto anche di cambi di profilo causa
forza maggiore (inidoneità, privatizzazioni di settore….)
Vediamo allora le normative contrattuali
per dare concretezza a quanto appena asserito
Le progressioni verticali in deroga
Cosa dice il CCNL?
Riportiamo testualmente l’art 13 del CCNL
funzioni locali dal comma 6 in poi
In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis,
penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza
e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate
dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo
ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025,
la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono
ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella
allegata Tabella C di Corrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in
relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo
confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle
procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a
ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al
20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo
determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo
esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le
competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le
competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8.
Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e
art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate
ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di
Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018,
relativo al personale destinatario del presente CCNL.
Si sottolinea il seguente
passaggio:
“Le amministrazioni definiscono, in
relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5
(Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al
comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali
deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di
provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c)
competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze
acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es.
competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti
lavorativi, le abilitazioni professionali”. È pertanto necessario che della
proposta dell’Amministrazione, redatta secondo i criteri indicati, sia data
preventiva informazione alle organizzazioni sindacali ai fini dell’eventuale
attivazione del confronto
Da quanto
sopra riportato si evince che il riferimento per le progressioni verticali in
deroga andrebbe riferito all’area e non solo al profilo lasciando al confronto
tra parte pubblica e sindacale il compito di redigere un apposito regolamento
nel quale si possano anche modulare e diversificare i punteggi in base al
profilo e all’area come parrebbe voler fare l’amministrazione comunale
Alla luce di
queste considerazioni sono emerse alcune obiezioni:
se nelle
progressioni verticali in deroga si fa riferimento all’area non è forse
penalizzante il contratto decentrato che assegna 20 punti su 100 all’anzianità
di profilo? E fermo restando le regole del decentrato non saremmo davanti ad
una penalizzazione della forza lavoro piu’ giovane con minore anzianità di
servizio?
Cosa dice il
decentrato sottoscritto nel 2023 al comune di Pisa?
Laddove si
parla di progressioni orizzontali, o meglio di differenziali economici seguendo
la corretta dizione del CCNL, si scrive
Si intende l’anzianità maturata nella medesima area e
profilo, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra
amministrazione del comparto nonché, nella medesima area e corrispondente
profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi, al 31.12 dell’anno
precedente l’attivazione dell’istituto.
Il punteggio previsto per ciascuna Area contrattuale sarà
attribuito secondo la seguente formula:
Ogni anno intero di anzianità nella stessa area e profilo
avrà un peso di 2 punti per un massimo di 10 anni. I due punti sono
frazionabili per periodi inferiori all’anno. Punteggio totale massimo
attribuibile 20 punti.
Si evince che il
riferimento esplicito va al profilo e non all’area
Cosa dice invece il CCNL?
definire, discrezionalmente, ulteriori criteri per la
formazione della graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva
dell’area, rispetto a quelli già elencati nell’articolo 14, comma 2, lettera
c), in relazione alle capacità culturali e professionali acquisite anche
tramite percorsi formativi forniti dall’articolo 55 del CCNL 2019-2021;
Citiamo allora il parere
Aran, CFL 94
Ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 3, del CCNL
21.5.2018 cosa si deve intendere per “esperienza maturata negli ambiti
professionali di riferimento” e per “competenze acquisite e certificate a
seguito di processi formativi”? Con riferimento alla problematica in esame, per
quanto attiene, specificatamente alle definizioni contenute nella richiamata
norma di cui all’art. 16, c. 3 del CCNL del 21 maggio 2018, ad avviso
dell’Agenzia, l’“esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento”
si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della
capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate,
per effetto del servizio prestato. Le “competenze certificate a seguito di
processi formativi”, invece, si identificano con l’insieme delle capacità,
delle abilità e delle conoscenze acquisite dal dipendente nel corso della sua
esperienza lavorativa, formativa e di vita come riconosciute e certificate da
soggetti a ciò competenti, attraverso un percorso di ricostruzione e
valutazione di tali esperienze. Rientrano in tale ambito, ad esempio, la
certificazione di competenza linguistiche o informatiche (ai diversi livelli
previsti), da soggetti specificamente legittimati e riconosciuti
Alla luce di queste
considerazioni ci pare del tutto evidente che le normative citate non siano
particolarmente chiare ed esaustive e nulla osta rivedere anche i criteri del
decentrato con la stessa logica suggerita per le progressioni verticali in
deroga.
Tuttavia non aiuta a tal
riguardo la definizione di esperienze professionali che parrebbe riferirsi al
solo profilo
●
l’esperienza professionale. Per
“esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od
equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a
tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui
all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente
profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
fonte
Ragioniamoci
insieme nell’ottica di non contrapporre anziani e giovani ma con un approccio
estensivo che riconosca sia l’anzianità di area per le progressioni verticali e
al contempo non precluda in futuro le progressioni orizzontali ai più giovani
proprio in virtù di minor punteggio dovuto agli anni di appartenenza al
profilo. Non sarà una impresa facile ma bisogna guardare tanto agli interessi
della forza lavoro più avanti negli anni quanto a meccanismi che non siano
penalizzanti per i più giovani senza dimenticare a quanti, per svariati motivi,
non hanno avuto da molti anni i differenziali economici
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