Progressioni verticali in deroga e differenziali economici. Approfondimento del sindacato CUB Pubblico Impiego PISA

 

Progressioni verticali in deroga e differenziali economici. Approfondimento del sindacato CUB Pubblico Impiego PISA



La posizione assunta dalla Cub in materia di progressioni verticali in deroga è stata quella di fare riferimento all’area e non al profilo giudicando proprio l’area l’ambito dove è maturata l’esperienza professionale nell’arco della vita lavorativa del singolo dipendente, tenuto conto anche di cambi di profilo causa forza maggiore (inidoneità, privatizzazioni di settore….)

 

Vediamo allora le normative contrattuali per dare concretezza a quanto appena asserito

 

Le progressioni verticali in deroga

 

Cosa dice il CCNL?

Riportiamo testualmente l’art 13 del CCNL funzioni locali  dal comma 6 in poi

In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

 

Fonte https://www.aranagenzia.it/attachments/article/13219/CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Locali%202019-2021%20-%2016.11.2022.pdf

 

 

Si sottolinea il seguente passaggio:

 

“Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali”. È pertanto necessario che della proposta dell’Amministrazione, redatta secondo i criteri indicati, sia data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali ai fini dell’eventuale attivazione del confronto

 

Fonte https://www.lagazzettadeglientilocali.it/domande-e-risposte-sulla-nuova-possibilita-di-progressioni-tra-aree-in-deroga-negli-enti-locali-prevista-nel-nuovo-ccnl-funzioni-locali.html

 

Da quanto sopra riportato si evince che il riferimento per le progressioni verticali in deroga andrebbe riferito all’area e non solo al profilo lasciando al confronto tra parte pubblica e sindacale il compito di redigere un apposito regolamento nel quale si possano anche modulare e diversificare i punteggi in base al profilo e all’area come parrebbe voler fare l’amministrazione comunale

 

Alla luce di queste considerazioni sono emerse alcune obiezioni:

se nelle progressioni verticali in deroga si fa riferimento all’area non è forse penalizzante il contratto decentrato che assegna 20 punti su 100 all’anzianità di profilo? E fermo restando le regole del decentrato non saremmo davanti ad una penalizzazione della forza lavoro piu’ giovane con minore anzianità di servizio?

 

Cosa dice il decentrato sottoscritto nel 2023 al comune di Pisa?

 

Laddove si parla di progressioni orizzontali, o meglio di differenziali economici seguendo la corretta dizione del CCNL, si scrive

 

Si intende l’anzianità maturata nella medesima area e profilo, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nella medesima area e corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi, al 31.12 dell’anno precedente l’attivazione dell’istituto.

Il punteggio previsto per ciascuna Area contrattuale sarà attribuito secondo la seguente formula:

Ogni anno intero di anzianità nella stessa area e profilo avrà un peso di 2 punti per un massimo di 10 anni. I due punti sono frazionabili per periodi inferiori all’anno. Punteggio totale massimo attribuibile 20 punti.

 

Si evince che il riferimento esplicito va al profilo e non all’area

Cosa dice invece il CCNL?

definire, discrezionalmente, ulteriori criteri per la formazione della graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva dell’area, rispetto a quelli già elencati nell’articolo 14, comma 2, lettera c), in relazione alle capacità culturali e professionali acquisite anche tramite percorsi formativi forniti dall’articolo 55 del CCNL 2019-2021;

 

Citiamo allora il parere Aran, CFL 94

Ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 3, del CCNL 21.5.2018 cosa si deve intendere per “esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento” e per “competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”? Con riferimento alla problematica in esame, per quanto attiene, specificatamente alle definizioni contenute nella richiamata norma di cui all’art. 16, c. 3 del CCNL del 21 maggio 2018, ad avviso dell’Agenzia, l’“esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento” si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato. Le “competenze certificate a seguito di processi formativi”, invece, si identificano con l’insieme delle capacità, delle abilità e delle conoscenze acquisite dal dipendente nel corso della sua esperienza lavorativa, formativa e di vita come riconosciute e certificate da soggetti a ciò competenti, attraverso un percorso di ricostruzione e valutazione di tali esperienze. Rientrano in tale ambito, ad esempio, la certificazione di competenza linguistiche o informatiche (ai diversi livelli previsti), da soggetti specificamente legittimati e riconosciuti

 

Alla luce di queste considerazioni ci pare del tutto evidente che le normative citate non siano particolarmente chiare ed esaustive e nulla osta rivedere anche i criteri del decentrato con la stessa logica suggerita per le progressioni verticali in deroga.

Tuttavia non aiuta a tal riguardo la definizione di esperienze professionali che parrebbe riferirsi al solo profilo

        l’esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;

fonte 

https://www.lagazzettadeglientilocali.it/faq-sulle-nuove-regole-per-le-progressioni-economiche-allinterno-delle-aree-negli-enti-locali-prevista-nellipotesi-di-ccnl-2019-2021.html#:~:text=Per%20%E2%80%9Cesperienza%20professionale%E2%80%9D%20si%20intende,comparto%20di%20cui%20all'art.

 

Ragioniamoci insieme nell’ottica di non contrapporre anziani e giovani ma con un approccio estensivo che riconosca sia l’anzianità di area per le progressioni verticali e al contempo non precluda in futuro le progressioni orizzontali ai più giovani proprio in virtù di minor punteggio dovuto agli anni di appartenenza al profilo. Non sarà una impresa facile ma bisogna guardare tanto agli interessi della forza lavoro più avanti negli anni quanto a meccanismi che non siano penalizzanti per i più giovani senza dimenticare a quanti, per svariati motivi, non hanno avuto da molti anni i differenziali economici

 

 

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