Cambio di appalto: i lavoratori e le lavoratrici con maggiore anzianità di servizio


La procedura di licenziamento collettivo ( legge 223/1991) è  da sempre un campo di battaglia con il rischio di trovarsi contrapposti lavoratori e lavoratrici. Nel corso degli anni le tutele per la forza lavoro negli appalti non sono state accresciute, anzi ormai le clausole sociali sono tavolta interpretabili  discrezionamente, aggirabili a vantaggio unico del committente e della riduzione di spesa.

Una recente sentenza aiuta almeno a tutelare, in caso di tagli ed esuberi,  quanti hanno maggiore anzianità di servizio (per quanto magra sia questa sorta di consolazione), infatti dovrà essere  preso in esame tutto il servizio  reso nei vari cambi di appalto  succedutisi, insomma  l'anzianità  da prendere in esame non sarà solo quella maturata con l'ultimo appaltatore.

Una sentenza che fa intendere quanto numerosi siano i casi di tagli occupazionali o comunque di riduzione delle ore. Ma è bene che la forza lavoro sappia di conservare l'anzianità di servizio adottata e far valere questo principio non solo a fini della conservazione del posto in caso di riduzione di personale.

E' insomma il cosidetto criterio dell'anzianità aziendale, nel cambio di appalto scatta non solo l'acquisizione del personale (per la clausola sociale, per quanto previsto dalla legge o dal contratto di appalto) ma avviene anche il trasferimento d'azienda prendendo non solo il personale ma anche la struttura organizzativa



Una volta stabilito il principio della anzianità aziendale, sarebbe il caso che la Legge si occupasse di altro partendo dalla necessità di rafforzare il sistema delle clausole sociali, estendere le tutele della forza lavoro fin dal bando di Gara, evitare le gare al ribasso, provvedere ad un equo calcolo del costo del lavoro con giusti inquadramenti e paghe orarie.  Il sistema degli appalti è sempre piu' una giungla e in questa giungla non ci sono, ahimè, viet cong .

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