Subappalto : ce lo chiede la UE
La Ue semplifica le procedure
del subappalto
La precedente normativa italiana era stata criticata
proprio per i limiti imposti al subappalto a cascata, resta solo la
opportunità, per la stazione appaltante, di porre qualche limite
La disciplina del subappalto è stata
oggetto di revisione da parte del nuovo Codice dei contratti (articolo 119 del
Dlgs 36/2023) nell'ottica di rimuovere molti ostacoli all'affidamento a terzi
di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Abbiamo ripetutamente scritto che ogni spazio concesso ai subappalti sarebbe
stato un regalo alle imprese per imporre condizioni retributive e contrattuali
al ribasso.
L'Italia si è adeguata ai richiami
europei nel vecchio e buon (si fa per dire) nome dei principi di libera
concorrenza. Gli interventi dei passati legislatori sono stati quindi
cancellati dal potente intervento della Ue senza per altro guardare alla specificità
dei singoli paesi. In Italia il ricorso al subappalto ha indebolito non solo i
sistemi di controllo ma anche il potere contrattuale e retributivo della forza
lavoro, le obiezioni mosse anche da alcuni Giudici sulle infiltrazioni della
criminalità nei subappalti sono state letteralmente cestinate.
Come accaduto in altri ambiti la
supremazia del diritto europeo rispetto a quello nazionale calpesta i diritti
sociali ed economici della forza lavoro, il diritto europeo si basa sui
principi del libero mercato e della concorrenza senza porre alcun limite al
subappalto, per questo anni or sono, nel 2018, era partita una procedura di
infrazione della Commissione europea contro l'Italia invitandola ad adeguarsi
alla norma comunitaria.
Resta vietata l’integrale esecuzione
delle prestazioni a favore del subappalto ma decade ogni distinzione tra
attività subappaltabili e non subappaltabili, la stazione appaltante potrà
beneficiare della massima discrezionalità motivando il ricorso, fin dai
documenti di gara, alla cessione di prestazioni e lavorazioni a terzi.
Non è lecito sapere come sia
possibile assicurare reali tutele ai lavoratori del subappalto in materia di
salario e sicurezza perchè da sempre si ricorre a questi strumenti proprio per
ridurre il costo del lavoro.
La stazione appaltante dubitiamo
possa concretamente limitare il ricorso al subappalto quando ci saranno
scadenze da rispettare con il rischio di penali e mancati finanziamenti in caso
di ritardo nella realizzazione delle opere. E non esistono norme tali da
assicurare al personale in subappalto le stesse condizioni retributive e
contrattuali sempre in nome dell'autonomia di impresa e della libertà di
concorrenza
A nostro avviso verrà poi
vanificata, o comunque assai ridotta, quella sorta di responsabilità solidale
dell’appaltatore e del subappaltatore per l’assolvimento degli obblighi
retributivi e contributivi, scaricando poi l'onere di molte decisioni alle stazioni
appaltanti che, nel caso della PA, devono anche guardarsi dalla Magistratura
contabile in caso di ritardi nella realizzazione delle opere e per questo
dubitiamo fortemente che opereranno scelte contrarie ai loro materiali
interessi.
Ancora da comprendere gli spazi
reali per il diritto nazionale, del resto è sufficiente una procedura di
infrazione comunitaria per rimuovere ogni limite alle norme nazionali in
materia di appalti e subappalti, quindi possiamo concludere , e crediamo di non
sbagliare, asserendo che questo intervento della Giustizia europea infligge un
duro colpo ai diritti sociali ed economici aprendo la strada all'utilizzo di
una forza lavoro senza reali tutele e con salari da fame
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