Subappalto : ce lo chiede la UE

 

La Ue semplifica le procedure del subappalto


La precedente normativa italiana era stata criticata proprio per i limiti imposti al subappalto a cascata, resta solo la opportunità, per la stazione appaltante, di porre qualche limite

La disciplina del subappalto è stata oggetto di revisione da parte del nuovo Codice dei contratti (articolo 119 del Dlgs 36/2023) nell'ottica di rimuovere molti ostacoli all'affidamento a terzi di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Abbiamo ripetutamente scritto che ogni spazio concesso ai subappalti sarebbe stato un regalo alle imprese per imporre condizioni retributive e contrattuali al ribasso.

 

L'Italia si è adeguata ai richiami europei nel vecchio e buon (si fa per dire) nome dei principi di libera concorrenza. Gli interventi dei passati legislatori sono stati quindi cancellati dal potente intervento della Ue senza per altro guardare alla specificità dei singoli paesi. In Italia il ricorso al subappalto ha indebolito non solo i sistemi di controllo ma anche il potere contrattuale e retributivo della forza lavoro, le obiezioni mosse anche da alcuni Giudici sulle infiltrazioni della criminalità nei subappalti sono state letteralmente cestinate.

 

Come accaduto in altri ambiti la supremazia del diritto europeo rispetto a quello nazionale calpesta i diritti sociali ed economici della forza lavoro, il diritto europeo si basa sui principi del libero mercato e della concorrenza senza porre alcun limite al subappalto, per questo anni or sono, nel 2018, era partita una procedura di infrazione della Commissione europea contro l'Italia invitandola ad adeguarsi alla norma comunitaria.

 

Resta vietata l’integrale esecuzione delle prestazioni a favore del subappalto ma decade ogni distinzione tra attività subappaltabili e non subappaltabili, la stazione appaltante potrà beneficiare della massima discrezionalità motivando il ricorso, fin dai documenti di gara, alla cessione di prestazioni e lavorazioni a terzi.

 

Non è lecito sapere come sia possibile assicurare reali tutele ai lavoratori del subappalto in materia di salario e sicurezza perchè da sempre si ricorre a questi strumenti proprio per ridurre il costo del lavoro.

 

La stazione appaltante dubitiamo possa concretamente limitare il ricorso al subappalto quando ci saranno scadenze da rispettare con il rischio di penali e mancati finanziamenti in caso di ritardo nella realizzazione delle opere.  E non esistono norme tali da assicurare al personale in subappalto le stesse condizioni retributive e contrattuali sempre in nome dell'autonomia di impresa e della libertà di concorrenza

 

A nostro avviso verrà poi vanificata, o comunque assai ridotta, quella sorta di responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore per l’assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi, scaricando poi l'onere di molte decisioni alle stazioni appaltanti che, nel caso della PA, devono anche guardarsi dalla Magistratura contabile in caso di ritardi nella realizzazione delle opere e per questo dubitiamo fortemente che opereranno scelte contrarie ai loro materiali interessi.

 

Ancora da comprendere gli spazi reali per il diritto nazionale, del resto è sufficiente una procedura di infrazione comunitaria per rimuovere ogni limite alle norme nazionali in materia di appalti e subappalti, quindi possiamo concludere , e crediamo di non sbagliare, asserendo che questo intervento della Giustizia europea infligge un duro colpo ai diritti sociali ed economici aprendo la strada all'utilizzo di una forza lavoro senza reali tutele e con salari da fame

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