La Repubblica fondata sulla impunità di servizi segreti e apparati repressivi


“Gli arcana imperii hanno fatto la storia, anche la nostra unità, da Cavour a oggi”.

N. Bobbio



Ci sembra importante citare un passaggio del ricco documento della Corte di Cassazione sul pacchetto sicurezza. In un paese che non ha mai fatto i conti con il fascismo , i servizi deviati e le logiche securitarie questo decreto è in perfetta continuità con quanto già avvenuto nel nostro paese

La Corte di cassazione ha contestato apertamente il decreto sicurezza con ragioni che avrebbe potuto addurre la Presidenza della Repubblica per non firmarlo: uso eccessivo del diritto penale, anticipazione della soglia di punibilità, dubbi di costituzionalità e contrasti con il diritto europeo.

La previsione aggravatrice in parola mira a garantire – secondo la Relazione illustrativa – una particolare “tutela dell’attività espletata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, al fine di garantire, di conseguenza, un più efficace dispiegamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica”213: l’obiettivo viene perseguito ritagliando, all’interno della categoria generale dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, un sottoinsieme più ristretto214 – costituito, appunto, dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza – rispetto al quale la medesima condotta lesiva acquisisce un più accentuato disvalore, meritevole, in astratto, di più intensa risposta punitiva215. In particolare, si precisa nella Relazione illustrativa che i delitti in argomento hanno carattere plurioffensivo, posto che da un lato tutelano il pubblico ufficiale che subisce l'offesa e, dall’altro, il prestigio dell'amministrazione d’appartenenza e il regolare esercizio della pubblica funzione svolta in concreto dal pubblico ufficiale. In tale prospettiva, la disposizione assicura una particolare tutela in favore del personale delle forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni216. Tuttavia, non può escludersi la violazione dell’art. 3 Cost. dal momento che la disposizione in commento reca con sé astrattamente il pericolo di una disparità di trattamento che non appare giustificata da un’oggettiva esigenza di differenziazione, né dagli interessi oggetto di tutela desumibili dalla norma stessa e dalla sua ratio. Ciò appare rilevabile con riferimento all’aggravante di cui all’art. 337, comma terzo, cod. pen. che finisce per differenziare la condotta di colui che, usando violenza o minaccia, si oppone ad un atto dell’ufficio di un ufficiale/agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, da quella di colui che realizza la medesima condotta nei confronti di altri pubblici ufficiali benché tale nozione, secondo la definizione data dall’art. 357 cod. pen., sia molto ampia, ricomprendendo tutti coloro che esercitano altra pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. In tal modo, nel tentativo dichiarato di tutelare il personale delle Forze di Polizia, si creerebbe una disparità di trattamento non corrispondente ad un’effettiva maggiore o minore offensività della condotta posta in essere dall’autore del reato.

Relazione-massimario-cassazione-DECRETO-SICUREZZA-2025.pdf



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