La Repubblica fondata sulla impunità di servizi segreti e apparati repressivi
“Gli arcana imperii hanno
fatto la storia, anche la nostra unità, da Cavour a oggi”.
N. Bobbio
Ci sembra importante citare un passaggio del ricco documento della Corte di Cassazione sul pacchetto sicurezza. In un paese che non ha mai fatto i conti con il fascismo , i servizi deviati e le logiche securitarie questo decreto è in perfetta continuità con quanto già avvenuto nel nostro paese
La Corte di cassazione ha contestato apertamente il
decreto sicurezza con ragioni che avrebbe potuto addurre la Presidenza della
Repubblica per non firmarlo: uso eccessivo del diritto
penale, anticipazione della soglia di punibilità, dubbi di
costituzionalità e contrasti con il diritto europeo.
La previsione aggravatrice in parola mira a garantire
– secondo la Relazione illustrativa – una particolare “tutela dell’attività
espletata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica
sicurezza, al fine di garantire, di conseguenza, un più efficace dispiegamento
dei servizi di ordine e sicurezza pubblica”213: l’obiettivo viene perseguito
ritagliando, all’interno della categoria generale dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio, un sottoinsieme più ristretto214 – costituito,
appunto, dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica
sicurezza – rispetto al quale la medesima condotta lesiva acquisisce un più
accentuato disvalore, meritevole, in astratto, di più intensa risposta
punitiva215. In particolare, si precisa nella Relazione illustrativa che i
delitti in argomento hanno carattere plurioffensivo, posto che da un lato
tutelano il pubblico ufficiale che subisce l'offesa e, dall’altro, il prestigio
dell'amministrazione d’appartenenza e il regolare esercizio della pubblica
funzione svolta in concreto dal pubblico ufficiale. In tale prospettiva, la
disposizione assicura una particolare tutela in favore del personale delle
forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni216. Tuttavia, non può
escludersi la violazione dell’art. 3 Cost. dal momento che la disposizione in
commento reca con sé astrattamente il pericolo di una disparità di trattamento
che non appare giustificata da un’oggettiva esigenza di differenziazione, né
dagli interessi oggetto di tutela desumibili dalla norma stessa e dalla sua
ratio. Ciò appare rilevabile con riferimento all’aggravante di cui all’art.
337, comma terzo, cod. pen. che finisce per differenziare la condotta di colui
che, usando violenza o minaccia, si oppone ad un atto dell’ufficio di un
ufficiale/agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, da quella di
colui che realizza la medesima condotta nei confronti di altri pubblici
ufficiali benché tale nozione, secondo la definizione data dall’art. 357 cod.
pen., sia molto ampia, ricomprendendo tutti coloro che esercitano altra
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. In tal modo, nel
tentativo dichiarato di tutelare il personale delle Forze di Polizia, si
creerebbe una disparità di trattamento non corrispondente ad un’effettiva
maggiore o minore offensività della condotta posta in essere dall’autore del
reato.
Relazione-massimario-cassazione-DECRETO-SICUREZZA-2025.pdf
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